Ricorso per interdizione
COS'E'
È il deposito di un ricorso, secondo l’art. 416 c.c. che prevede la possibilità di promuovere il giudizio di interdizione nei confronti di soggetti “infermi di mente” minorenni. Il ricorso può essere presentato sei mesi prima del compimento della maggiore età. L'istanza può essere presentata anche al Pubblico Ministero, perché richieda al Tribunale per i minorenni l'apertura di un procedimento di interdizione del minorenne.
CHI
Gli esercenti la responsabilità genitoriale a mezzo di procuratore costituito o il Pubblico Ministero.
COME/DOCUMENTAZIONE
Deposito di:
- ricorso;
- documenti giustificativi, presso la Procura o il Tribunale per i Minorenni.
DOVE
Ufficio: Cancelleria Civile
Responsabile: - Antonia BROCCIO - Funzionario Giudiziario Area III/F1
Addetti:
- Ivan CHILLE’ - Funzionario Giudiziario Area III/F1
- Dott. Renato MIANO – Cancelliere esperto
- Benedetta RANIA - Operatore giudiziario
- Maria DI STEFANO - Ausiliario
Ubicazione: Piano Terra
Mail: civile.tribmin.messina@giustizia.it
PEC: civile.tribmin.messina@giustiziacert.it
COSTI
- Se depositato presso la Procura: non sono previste spese;
- Se depositato presso il Tribunale per i Minorenni: marca da bollo di € 27,00.
TEMPI
Il tempo per la definizione del procedimento non è definibile a priori in quanto dipende dalla complessità dell’istruttoria.