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Competenza Penale

In materia penale il T.M. ha competenza esclusiva: giudica, infatti, di tutti i reati commessi da soggetti che, al momento del fatto, avevano un’età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni; il minore infraquattordicenne è considerato dal legislatore non imputabile per difetto della capacità d’intendere e di volere (art. 97 c.p.).

Il procedimento penale si snoda attraverso le fasi tipiche di quello previsto a carico degli adulti, anche se il legislatore ha dettato delle regole specifiche tese a disciplinare il processo nei confronti dei minorenni, contenute nel d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448. Non è raro che il giudizio avvenga dopo parecchio tempo e che quindi si celebri nei confronti di chi è ormai maggiorenne; ciò nonostante, si applicano sempre le regole del processo penale minorile.

L’attività penale è svolta dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.), giudice "togato" che decide monocraticamente , dal Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.), composto da un giudice togato e da due giudici onorari e dal Tribunale in sede dibattimentale, composto da due giudici togati e due giudici onorari (un uomo e una donna). Il T.M. esercita anche le funzioni di tribunale di sorveglianza (due giudici togati e due giudici onorari).

Il giudice per le indagini preliminari interviene durante la fase delle indagini preliminari per convalidare l’arresto, il fermo e l’accompagnamento a seguito di flagranza, ovvero per disporre l’applicazione di una misura cautelare. E’ inoltre competente a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione e sulla richiesta di proroga delle indagini preliminari.

Gli imputati e indagati minorenni possono essere sottoposti a delle prescrizioni inerenti l’attività lavorativa, di studio ovvero altre attività educative, alla misura della permanenza in casa, alla misura del collocamento in comunità e, quando si procede per reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni o in determinati altri casi previsti dall’art. 23 d.p.r. 22.9.1988 n. 448 (approvazione delle disposizione sul processo penale per i minorenni), può essere applicata nei loro confronti la misura della custodia cautelare in un istituto penale per i minorenni.

Il tribunale del riesame e dell’appello cautelare è un organo collegiale composto da due magistrati togati e due onorari ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 309 e 310 c.p.p..

Il giudice per l’udienza preliminare è competente a valutare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. L’udienza preliminare è la sede privilegiata per la definizione del procedimento; infatti, se vi è il consenso dell’imputato (che può essere espresso anche dinanzi al p.m. nella fase delle indagini preliminari), il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, ovvero sentenza di condanna ad una pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva. A differenza del processo penale ordinario a carico di imputati maggiorenni non è prevista la costituzione di parte civile e non si applica il rito alternativo del patteggiamento.

Il processo è definito nella fase dell’udienza preliminare anche quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato ovvero quando è disposta la sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato (art. 28 d.p.r. 22.9.1988 n. 448). Quest’ultimo istituto è applicato allorquando il giudice ritiene che sussista la concreta possibilità di un’evoluzione positiva della personalità dell’imputato (desunta dalla acquisita consapevolezza del disvalore del fatto commesso e, secondo la giurisprudenza di questo tribunale, dalla sua ammissione). In tali casi il processo è sospeso (per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni o, negli altri casi, per un periodo non superiore ad un anno) e l’imputato sottoposto ad un percorso rieducativo. All’esito del periodo indicato, che in determinati casi può essere totalmente o parzialmente trascorso in una struttura comunitaria (secondo la giurisprudenza di questo tribunale), se la prova ha dato esito positivo il giudice dichiara estinto il reato.

Il dibattimento si svolge dinanzi ad un collegio composto da due magistrati togati e due giudici onorari. In virtù del richiamo operato nell’art. 1 del d.p.r. 22.9.1988 nel processo penale a carico di imputati minorenni si applicano le disposizioni previste dal citato decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tale fase processuale risente in misura minore della necessità di adeguare i vari istituti processuali alle esigenze dell’imputato minorenne; tuttavia, anche in questa fase si applica l’istituto della messa alla prova e possono essere pronunciate le sentenze di non doversi procedere per irrilevanza del fatto e per concessione del perdono giudiziale. Come anticipato, non è ammessa la costituzione di parte civile, non è consentito il rito alternativo del patteggiamento e non si emette condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

I principi generali del codice di procedura penale minorile sono i seguenti:

1) l’art. 1 DPR 448/88, sopra richiamato, sancisce i principi di adeguatezza e sussidiarietà; il sistema non è autonomo ma si integra con il codice di procedura penale ordinario;

2) le garanzie difensive del minore prevedono: a) assistenza del difensore; b) assistenza degli esercenti la potestà genitoriale o di altra persona idonea indicata dal minore ed ammessa dall’Autorità Giudiziaria; c) assistenza dei Servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia e dei Servizi di assistenza istituiti dagli enti locali;

3) l’informazione di garanzia e tutti gli altri atti per i quali è prevista la notifica all’indagato e all’imputato (se ancora minorenne), devono essere notificati, a pena di nullità, anche all’esercente la potestà genitoriale (v. art. 7 D.P.R. 448/88);

4) obbligo per il pubblico ministero e il giudice di acquisire elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Le relazioni sociali possono essere utilizzate anche quando al momento del processo l’imputato è diventato maggiorenne (art. 9 DPR n. 448/88);

5) in caso di urgente necessità, il giudice penale, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minore. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione (cfr. art. 32, comma quarto, D.P.R. 22.9.1988 n. 448);

6) non è ammesso l’esercizio dell’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato (v. art. 10 dpr 448/88);

7) le sentenze penali sono appellabili dinanzi alle Corte di Appello sezione per i minorenni, ad eccezione dei casi indicati dall’art. 32 comma terzo Dpr 22.9.1988 n. 448, che disciplina l’opposizione alle sentenze di perdono giudiziale e di condanna a pena pecuniaria o di applicazione di una sanzione sostitutiva emesse all’esito dell’udienza preliminare.

Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età (art. 3 d.p.r. 22.9.1988 n. 448).