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Giudici onorari

 

Presso il Tribunale per i Minorenni di Messina sono presenti in organico n. 15  giudici onorari (6 uomini e 9  donne )  con diversi profili professionali. La norma di riferimento al  riguardo  è  l'art. 2 R.D.L. 1404/1934  il quale prevede la presenza presso il Tribunale per i Minorenni di componenti privati, ossia di "…cittadini benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia…". L'art. 4 del R.D. 12/1941 definisce il componente privato come esperto, appartenente all'ordine giudiziario. Essi svolgono la loro funzione coadiuvando su un piano di parità i  giudici togati in ambito civile, penale ed amministrativo. All'incarico di giudice onorario minorile si accede tramite la partecipazione ad un bando di selezione emesso ogni tre anni da ciascun Tribunale per i Minorenni previa emanazione di una Circolare da parte del C.S.M.; essi vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del C.S.M.,  durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Competenze in ambito penale

In ambito penale il collegio del dibattimento è composto oltre che da due giudici togati (senza distinzione di genere), anche da due giudici onorari che in questo caso devono essere necessariamente un uomo ed una donna; il collegio del G.U.P. Minorile, a differenza del G.U.P. ordinario, che è un organo monocratico, è integrato dalla presenza dei due giudici onorari (sempre distinti per genere) unitamente al Presidente del Collegio, che è un giudice togato.

Competenze in ambito civile

In ambito civile, oltre a comporre sempre in numero di due (un uomo ed una donna) il collegio, unitamente ai due togati, espletano attività istruttoria nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, di contenzioso e di quelli relativi alle procedure di adozione.

Competenze in ambito civile

In ambito amministrativo espletano l’attività istruttoria e partecipano alle camere di consiglio nei procedimenti previsti dall’art. 25 del R.D.L. 20 Luglio 1934 n. 1404; nell'ambito di tali procedimenti vengono adottati provvedimenti di natura rieducativa nei confronti dei minori irregolari per condotta e carattere.